STATUTO
della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA
INGEGNERI
E ARCHITETTI SPECIALISTI IN RESTAURO DEI MONUMENTI"
TITOLO I
Art. 1 • L'Associazione, che intende
conseguire la personalità giuridica ex artt. 12 e seguenti C.C.
è denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA INGEGNERI E ARCHITETTI
SPECIALISTI IN RESTAURO DEI MONUMENTI": la sigla abbreviata della
Associazione é ANIASPER e potrà essere usata in tutti i
casi in cui si debba identificare, compresi atti e documenti ufficiali.
Art.2 • La sede dell'Associazione è in Via Santa Rosa 25
- 01100 Viterbo
Art.3 • La durata é stabilita in anni trenta (30) dalla data
dell'atto costitutivo
Art.4 • L'Associazione ha per scopo di promuovere, divulgare, coordinare
in Italia e all'estero l'attività di ricerca, studio, sperimentazione
e informazione su tutto quanto riguarda la tutela, la conservazione ed
il restauro degli edifici monumentali. Si prefigge di sviluppare analoghe
attività nel settore urbanistico e del recupero del patrimonio
edilizio dei centri storici, anche in relazione agli aspetti normativi
ed agli strumenti amministrativi e contrattuali.
Per il conseguimento di tali fini, l'Associazione si propone di:
a) assumere qualsivoglia iniziativa intesa ad attuare concreti programmi
di studio o di intervento nel settore urbanistico ed architettonico assicurando
ad Enti e Privati, attraverso i propri iscritti, una presenza qualificata
e specialistica nell'attività di consulenza, progettazione e direzione
dei programmi stessi;
b) organizzare conferenze, seminari, convegni, incontri e dibattiti fra
esperti, tecnici, Amministratori Pubblici e Privati nonché studiosi
interessati alla materia; c) promuovere ed adottare ogni iniziativa intesa
a far conoscere, in Italia e all'estero, i principi, i materiali, i prodotti
e le metodologie di recupero, conservazione e restauro;
d) attuare quanto altro dovesse risultare utile per il raggiungimento
delle proprie finalità. Resta escluso lo scopo di lucro.
TITOLO II
Art.5 • Gli associati si distinguono
in : Ordinari, Aderenti, Onorari, Sostenitori.
Sono Soci Ordinari i cittadini italiani e stranieri in possesso della
laurea in ingegneria civile o architettura iscritti nei rispettivi albi
professionali, che abbiano conseguito il diploma di perfezionamento o
di specializzazione rilasciato da una Università italiana. Sono
compresi tra i Soci Ordinari i Soci Fondatori cioé coloro che hanno
sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.Sono inoltre compresi
tra i Soci Ordinari i Soprintendenti ai Beni Architettonici,e i Direttori
delle sezioni ai Beni A.A. nelle Regioni e Provincie a Statuto Autonomo,
i Presidi delle Facoltà di Architettura ed i professori di ruolo
di restauro o materie strettamente connesse.
Sono Soci Aderenti i cittadini italiani o stranieri in possesso di laurea,
o titolo equipollente, in ingegneria civile, architettura, storia dell'arte,
archeologia o beni culturali compresi i laureati italiani o stranieri
in possesso del diploma di specializzazione in restauro dei monumenti
che non sono iscritti negli albi Professionali italiani.
Sono Soci Onorari i cittadini italiani e stranieri, Enti e Associazioni
che, in possesso di riconosciute benemerenze scientifiche e/o culturali
nel campo del restauro e del recupero edilizio, abbiano aderito all'Associazione
su invito del Consiglio Direttivo.
Sono Soci Sostenitori gli Enti Pubblici o Privati, persone fisiche o giuridiche
che, operando nel campo del restauro e del recupero edilizio, hanno interesse
all'attività del'Associazione.
Art.6 • L'ammissione di tutti i Soci é condizionata al parere
insindacabile del Consiglio Direttivo con delibera presa a maggioranza.
Le domande dovranno essere corredate dai titoli accademici, e/o scientifici
e/o professionali dei richiedenti.
Art.7 • I Soci Ordinari, i Soci Aderenti ed i Soci Sostenitori sono
tenuti al versamento della quota di iscrizione e associativa fissata annualmente
dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota deve avvenire entro
il mese di giugno dell'anno a cui si riferisce, dopo di che il socio moroso
sarà considerato dimissionario. Sono esentati dal pagamento della
quota i Soprintendenti ai Beni Architettonici e i Direttori delle Sezioni
ai Beni Architettonici e Ambientali nelle Regioni e Provincie a Statuto
Autonomo.
TITOLO III
ORGANI
Art. 8 • Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Segretario Generale.
Art.9 • L'Assemblea rappresenta la totalità degli iscritti.
Hanno diritto di voto i Soci Aderenti ed i Soci Sostenitori in regola
con il versamento della quota associativa.
L'assemblea é convocata dal Presidente almeno una volta l'anno
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del
consuntivo di gestione e del preventivo di spesa per il nuovo anno. L'assemblea
deve essere inoltre convocata quando ne facciano richiesta un quinto degli
iscritti.
La convocazione può essere fatta con lettera semplice o telefax
spedita al socio almeno dieci giorni prima della data di convocazione
e dovrà contenere l'indicazione del luogo, data e ora di convocazione
nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea é
presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno
dei vicepresidenti, se nominato, oppure dal Consigliere più anziano.
Art. 10 • L'assemblea é validamente costituita in prima convocazione
con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto
al voto. In seconda convocazione é valida con qualsivoglia numero
di soci presenti con diritto di voto.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi
Spetta all'Assemblea la nomina del Consiglio Direttivo, l'approvazione
del rendiconto di gestione e del preventivo per il nuovo esercizio. Per
le modifiche allo statuto e per la messa in liquidazione dell'Associazione
occorre il voto favorevole di due terzi dei soci votanti ed il voto favorevole
del Consiglio Direttivo. Il voto potrà essere espresso per posta
secondo modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.
E' ammessa la delega, ma ogni Associato non potrà esprimere più
di tre voti validi oltre al proprio.
Art. 11 • Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di Consiglieri
da cinque a undici, tra cui il Presidente, eletto dallo stesso Consiglio,
fermo restando che un terzo dovrà essere scelto fra i Soci Fondatori
e nella misura di un terzo dovranno essere rappresentati i Soci Aderenti
e Soci Sostenitori.
Il Consiglio Direttivo procederà alla nomina di un Segretario Generale,
anche tra i non Soci, che parteciperà alle riunioni del Consiglio
stesso e che avrà il compito di affiancare il Presidente nello
svolgimento delle sue funzioni di rappresentanza. I membri del Consiglio
Direttivo, così come il Presidente, i Vice Presidenti ed il Segretario
Generale, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio provvede alla nomina di uno p più Vice Presidenti
che sostituiscono il Presidente, su delega dello stesso, o per sua indisponibilità.
In caso di parità nelle votazioni del Consiglio Direttivo,prevale
il voto del Presidente. Il Presidente dell'Associazione dovrà essere
in possesso del diploma di specializzazione in restauro dei monumenti.
Art. 12 • Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea
ed é investito di tutti i più ampi poteri per compiere qualunque
atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione senza alcuna
esclusione o limitazione.
Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso A/R o telefax
spedito all'indirizzo di ciascuno dei consiglieri almeno dieci giorni
liberi prima. Il Consiglio é validamente costituito quando siano
presenti almeno i tre quinti dei suoi componenti e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.13 • Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione dei Soci:
Ordinari, Aderenti e Sostenitori e delibera su tutti i provvedimenti necessari
per la direzione ed amministrazione dell'Associazione; delibera anche
sulla formazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea Generale. Il
Consiglio Direttivo, con voto unanime dei suoi componenti, provvede altresì
alla nomina dei soci Onorari e del Presidente Onorario scelto tra cittadini
italiani o stranieri, che abbiano acquisito particolari benemerenze scientifiche
e/o culturali. Il Presidente Onorario resta in carica tre anni ed é
rieleggibile.
Art. 14 • Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo
e ne dirige le votazioni. Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione.
In caso di urgenza o di assoluta necessità può agire con
i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ottenere la ratifica degli atti
compiuti nella prima riunione del Consiglio Direttivo stesso.
TITOLO IV
PATRIMONIO ED ESERCIZI
Art. 15 • Il patrimonio dell'Associazione é costituito da:
a) quote di iscrizione ed associative b) contributi e somme erogate da
parte di Enti pubblici privati, persone fisiche o giuridiche;d) donazioni,
lasciti, liberalità,legati, comunque disposti in favore dell'Associazione
e da essa accettati; d) proventi vari derivanti da pubblicazioni od altroe)
beni mobili ed immobili acquistati con fondi propri.
Art. 16 • Gli esercizi sociali si chiudono con il 31 dicembre di
ogni anno. Nei quattro mesi successivi, il Consiglio Direttivo deve convocare
l'assemblea per l'approvazione del rendiconto di gestione e del preventivo
per il nuovo esercizio.
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.17 • In caso di scioglimento
dell'Associazione, il patrimonio netto andrà devoluto in favore
di enti, fondazioni organismi, associazioni operanti con finalità
simili a quelle dell'Associazione stessa.
Art. 18 • Per i primi cinque anni della costituzione, l'Associazione
sarà amministrata dal Consiglio Direttivo nominato in sede di atto
costitutivo che, tra l'altro, avrà il compito di iniziare l'attività,
pubblicizzare l'Associazione, e raccogliere le necessarie adesioni.
Art. 19 • Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento
alle vigenti disposizioni di legge.

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